(CODICE CIVILE-art. 2536)
                             Art. 2536. 
 
                    (Distribuzione degli utili). 
 
  Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve  essere
a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. 
 
  La quota  di  utili  che  non  e'  assegnata  a  riserva  legale  o
statutaria e che non e' distribuita ai soci deve essere  destinata  a
fini mutualistici.