Art. 2545-sexies.
(( (Ristorni).))
((L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei
ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli
scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati
relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente
le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun
socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o
con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti
finanziari. ))