(CODICE CIVILE-art. 2545 sexies)
                          Art. 2545-sexies. 
 
                          (( (Ristorni).)) 
 
  ((L'atto  costitutivo  determina  i  criteri  di  ripartizione  dei
ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita'  e  qualita'  degli
scambi mutualistici. 
 
  Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio  i  dati
relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo  eventualmente
le diverse gestioni mutualistiche. 
 
  L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a  ciascun
socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive  quote  o
con  l'emissione  di  nuove  azioni,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  2525,  ovvero  mediante   l'emissione   di   strumenti
finanziari. ))