Art. 1607
                        Richiamo in servizio

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:
a)   il   cappellano  militare  in  congedo,  a  qualunque  categoria
appartenga,    e'    costantemente   a   disposizione   per   essere,
all'occorrenza, richiamato in servizio;
b) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.