(CODICE CIVILE-art. 2537)
                             Art. 2537. 
 
               (Modificazioni dell'atto costitutivo). 
 
  Alle   deliberazioni   che   importano   modificazioni    dell'atto
costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. 
 
  Alle deliberazioni che riducono la responsabilita' dei soci verso i
terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.