(CODICE CIVILE-art. 2540)
                             Art. 2540. 
 
                            (Insolvenza). 
 
  Qualora  le  attivita'  della  societa',  anche  se  questa  e'  in
liquidazione, risultino insufficienti per il  pagamento  dei  debiti,
l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa. 
 
  Sono tuttavia soggette al fallimento le  societa'  cooperative  che
hanno per oggetto un'attivita'  commerciale,  salve  le  disposizioni
delle leggi speciali.