(CODICE CIVILE-art. 2541)
                             Art. 2541. 
 
               (Responsabilita' sussidiaria dei soci). 
 
  Nelle cooperative  con  responsabilita'  sussidiaria  illimitata  o
limitata dei  soci,  questi,  sia  in  caso  di  liquidazione  coatta
amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento
dei debiti sociali in  proporzione  della  parte  di  ciascuno  nelle
perdite, secondo un piano  di  riparto  da  formarsi  dai  commissari
liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si  ripartiscono
le somme dovute dai soci insolventi. 
 
  Dopo la chiusura della liquidazione  coatta  amministrativa  o  del
fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva
l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei  singoli  soci
nei limiti della loro responsabilita' sussidiaria.