Art. 1615 
          Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi 
 
1. I cappellani militari  capi  che  hanno  compiuto  il  periodo  di
permanenza  minima  nel  grado  stabilito  dall'articolo   1612   per
l'avanzamento a scelta, riportando  la  qualifica  di  ottimo  almeno
nell'ultimo  quinquennio,  sono  ammessi  allo   scrutinio   per   la
promozione al grado di primo cappellano militare capo. 
2. Alla designazione dei promuovibili si procede,  a  giudizio  della
Commissione di avanzamento, scegliendo i  maggiormente  meritevoli  e
stabilendone l'ordine di merito in  numero  corrispondente  a  quello
previsto dall'articolo 1613. 
3.  Se  rimangono  posti  disponibili   dopo   aver   effettuato   le
designazioni di cui al comma 2,  possono  essere  scrutinati  per  la
promozione anche cappellani militari capi che hanno  ottenuto  una  e
non piu' di una qualifica non inferiore a quella di buono  nei  primi
due anni del suddetto quinquennio.