(CODICE CIVILE-art. 2543)
                             Art. 2543. 
 
                      (Gestione commissariale). 
 
  In caso  d'irregolare  funzionamento  delle  societa'  cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci,
e affidare la gestione della societa' a un  commissario  governativo,
determinandone i poteri e la durata. 
 
  Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni  non
sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa.