Art. 2544. (Scioglimento per atto dell'autorita'). Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.