(CODICE CIVILE-art. 2544)
                             Art. 2544. 
 
               (Scioglimento per atto dell'autorita'). 
 
  Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'  governativa
non sono in condizione di raggiungere gli scopi per  cui  sono  state
costituite, o che per due anni consecutivi non  hanno  depositato  il
bilancio annuale, o non hanno  compiuto  atti  di  gestione,  possono
essere  sciolte  con  provvedimento  dell'autorita'  governativa,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  da  iscriversi  nel
registro delle imprese. 
 
  Se vi e' luogo a liquidazione, con  lo  stesso  provvedimento  sono
nominati uno o piu' commissari liquidatori.