(CODICE CIVILE-art. 2545)
                             Art. 2545. 
 
                   (Sostituzione dei liquidatori). 
 
  In caso d'irregolarita' o di eccessivo  ritardo  nello  svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita'
governativa puo' sostituire i liquidatori o,  se  questi  sono  stati
nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne  la  sostituzione
al tribunale.