(CODICE CIVILE-art. 2546)
                             Art. 2546. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali  sono
garantite dal patrimonio sociale. 
 
  I soci sono tenuti al pagamento di contributi  fissi  o  variabili,
entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. 
 
  Nelle mutue assicuratrici non si puo'  acquistare  la  qualita'  di
socio, se non  assicurandosi  presso  la  societa',  e  si  perde  la
qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo  quanto
disposto dall'art. 2548.