Art. 189 
                         Avviso ai creditori 
 
  1. All'atto della redazione  del  certificato  di  ultimazione  dei
lavori il responsabile del procedimento da' avviso al  Sindaco  o  ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori,  i  quali
curano la pubblicazione, nei comuni  in  cui  l'intervento  e'  stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino
crediti verso l'appaltatore  per  indebite  occupazioni,  di  aree  o
stabili e danni arrecati nell'esecuzione  dei  lavori,  a  presentare
entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei  loro
crediti e la relativa documentazione. L'avviso e' pubblicato anche 
nel foglio degli annunzi legali della Provincia 
  2. Trascorso questo termine il Sindaco  trasmette  al  responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 
  3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui  riconosciuti  e  quindi  rimette  al  collaudatore  i
documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in  merito
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle  avvenute
tacitazioni.