Art. 190 Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore 1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette: a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonche' dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. 2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonche' delle eventuali varianti approvate; b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori; c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo. f) verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni di qualita'. 3. All'organo di collaudo devono altresi' essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. 4. Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.