Art. 190 
           Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore 
 
  1. All'organo di collaudo il responsabile del  procedimento,  oltre
alla  documentazione  relativa  al  conto  finale  e  alla  ulteriore
documentazione allegata alla  propria  relazione  sul  conto  finale,
trasmette: 
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
   allegati, nonche'  dei  progetti  e  delle  eventuali  perizie  di
   variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; 
b) l'originale  di  tutti  i  documenti  contabili  o  giustificativi
   prescritti dal  presente  regolamento  e  di  tutte  le  ulteriori
   documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. 
  2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile
del procedimento trasmette all'organo di collaudo: 
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale  d'appalto
   nonche' delle eventuali varianti approvate; 
b) copia  del  programma  contrattualmente  adottato  ai   fini   del
   riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia  del  programma
   di esecuzione dei lavori  redatto  dall'impresa  e  approvato  dal
   direttore dei lavori; 
c) copia del contratto, e degli eventuali  atti  di  sottomissione  o
   aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; 
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione
   e ripresa lavori; 
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti
   che fossero richiesti dall'organo di collaudo. 
f) verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni
   di qualita'. 
  3.  All'organo  di  collaudo  devono  altresi'  essere   comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. 
  4. Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo  nel  custodire
la  documentazione  in  originale  ricevuta,  il   responsabile   del
procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.