Art. 104 
(Ambito applicativo e dati  identificativi  per  scopi  statistici  o
                            scientifici) 
 
   1. Le disposizioni del presente capo si applicano  ai  trattamenti
di dati per scopi statistici o,  in  quanto  compatibili,  per  scopi
scientifici. 
   2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in  relazione
ai dati identificativi si tiene  conto  dell'insieme  dei  mezzi  che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle  conoscenze  acquisite
in relazione al progresso tecnico.