Art. 105 
                     (Modalita' di trattamento) 
 
   1. I dati personali trattati per scopi  statistici  o  scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o  provvedimenti
relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per  scopi
di altra natura. 
   2. Gli scopi statistici o scientifici  devono  essere  chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106,  comma  2,
lettera b), del presente codice e  dall'articolo  6-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 
   3. Quando specifiche circostanze individuate  dai  codici  di  cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto  familiare  o  convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per  il  tramite
del soggetto rispondente. 
   4.  Per  il  trattamento  effettuato  per   scopi   statistici   o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri  scopi,  l'informativa
all'interessato  non   e'   dovuta   quando   richiede   uno   sforzo
sproporzionato rispetto al diritto  tutelato,  se  sono  adottate  le
idonee  forme  di  pubblicita'  individuate   dai   codici   di   cui
all'articolo 106. 
 
          Nota all'art. 105:
              - Si  riporta  l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul Sistema statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
          1988, n. 400):
              «Art.  6-bis  (Trattamenti  di  dati personali). - 1. I
          soggetti   che   fanno   parte  o  partecipano  al  Sistema
          statistico  nazionale  possono raccogliere ed ulteriormente
          trattare  i  dati  personali  necessari  per perseguire gli
          scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
          o  dalla  normativa  comunitaria, qualora il trattamento di
          dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
              2.  Nel  programma statistico nazionale sono illustrate
          le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente
          decreto   e  dalla  legge  31 dicembre  1996,  n.  675.  Il
          programma  indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24
          della  medesima  legge,  le rilevazioni per le quali i dati
          sono  trattati  e le modalita' di trattamento. Il programma
          e'  adottato  sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali.
              3.  Quando  sono  raccolti  per  altri  scopi,  i  dati
          personali  possono  essere ulteriormente trattati per scopi
          statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
          legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
              4.  I  dati  personali  raccolti specificamente per uno
          scopo  statistico  possono  essere trattati dai soggetti di
          cui  al  comma  1  per  altri scopi statistici di interesse
          pubblico  previsti  ai  sensi  del  comma  3, quando questi
          ultimi  sono  chiaramente determinati e di limitata durata.
          Tale  eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo
          comma  3,  e' chiaramente rappresentata agli interessati al
          momento  della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e'
          resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
          e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
          condotta.
              5.  I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta
          o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
          i propri trattamenti statistici.
              6.   I  dati  identificativi,  qualora  possano  essere
          conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
          personale  salvo  che cio', in base ad un atto motivato per
          iscritto,  risulti impossibile in ragione delle particolari
          caratteristiche  del  trattamento  o comporti un impiego di
          mezzi   manifestamente  sproporzionato.  I  dati  personali
          trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
          da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
          richiedano il loro utilizzo.
              7.   I  dati  identificativi,  qualora  possano  essere
          conservati,  sono  abbinabili  ad  altri  dati,  sempre che
          l'abbinamento  sia  temporaneo  ed  essenziale per i propri
          trattamenti statistici.
              8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
          sensi  dell'art.  13  della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          l'aggiornamento,  la  rettificazione  o  l'integrazione dei
          dati  sono  annotate senza modificare questi ultimi qualora
          il   risultato  di  tali  operazioni  non  produca  effetti
          significativi   sull'analisi  statistica  o  sui  risultati
          statistici.».