Art. 106 
             (Codici di deontologia e di buona condotta) 
 
   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o piu' codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e
le associazioni professionali, interessati al  trattamento  dei  dati
per scopi statistici o scientifici. 
   2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e  successive  modificazioni,  e,  per  altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare: 
   a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che
i  trattamenti,  fuori  dai  casi  previsti  dal   medesimo   decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici; 
   b) per quanto non previsto  dal  presente  codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
   c)  l'insieme  dei  mezzi  che  possono   essere   ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite  in  base
al progresso tecnico; 
   d) le  garanzie  da  osservare  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma
1,  lettera  g),  che  permettono   di   prescindere   dal   consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni; 
   e) modalita' semplificate per la prestazione  del  consenso  degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili; 
   f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e
le istruzioni da impartire al personale incaricato; 
   g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi  di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure  di  sicurezza  di
cui all'articolo 31, anche  in  riferimento  alle  cautele  volte  ad
impedire  l'accesso  da  parte  di  persone  fisiche  che  non   sono
incaricati e l'identificazione  non  autorizzata  degli  interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi  anche  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale e all'interscambio  di  dati  per  scopi
statistici o scientifici da effettuarsi con enti  ed  uffici  situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a); 
   h) l'impegno al rispetto di regole di  condotta  degli  incaricati
che non sono tenuti  in  base  alla  legge  al  segreto  d'ufficio  o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e  di
riservatezza.