Art. 107 
                   (Trattamento di dati sensibili) 
 
   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  20  e  fuori  dei
casi di particolari indagini statistiche  o  di  ricerca  scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento  di
dati  sensibili,  quando  e'  richiesto,  puo'  essere  prestato  con
modalita' semplificate, individuate dal codice  di  cui  all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere  rilasciata  anche  ai
sensi dell'articolo 40.