Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.