Art. 146.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente codice sono
abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n.  25,  recante  attuazione  della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
    b)  la  legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
legge  22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
    c)  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n.  50, recante
attuazione  della  direttiva  85/577/CEE,  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
    d)  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  74,  cosi' come
modificato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE,  in  materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa;
    e)  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111,  cosi'  come
modificato  dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della
direttiva  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso";
    f)  la  legge  30  luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei
diritti  dei  consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla
legge  24  novembre  2000,  n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile
2001,  n.  224,  e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria   2001,   sono   fatte   salve  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  7,  con  riferimento  alle  attivita'  promozionali del
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
    g)  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998,  n  427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE,   concernente   la  tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
    h)  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n  185,  recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE,  relativa  alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
    i)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n  63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
    l)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
    m)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
    consumatori  in  materia  di  indicazione  dei  prezzi offerti ai
    medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione   della   direttiva  98/27/CE,  relativa  a  provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
    o)  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  172, recante
attuazione   della  direttiva  2001/95/CE,  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
    p)  il  comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
    q)  il  comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
    r)  commi  4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    s)  gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies,  1519-septies,  1519-octies  e  1519-nonies  del  codice
civile;
    t)  la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di
messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di
comunicazione.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice restano
abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903,  recante  attuazione  della  direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione   dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari  ai  fini  della
protezione dei consumatori;
    b)  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  76, recante
attuazione  della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini  della  protezione  dei
consumatori;
    c)  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  78, recante
attuazione  della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi  dei  prodotti  non  alimentari  ai  fini della protezione dei
consumatori;
    d)  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  115,  recante
attuazione   della   direttiva  92/59/CEE,  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti.

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 146:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio 1988, n. 224, vedi la nota alle premesse.
              -  La  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  abrogata dal
          presente   decreto,  reca  "Norme  per  l'informazione  del
          consumatore".
              -   Il  decreto  legislativo  15  gennaio1992,  n.  50,
          abrogato  dal  presente  decreto,  reca:  "Attuazione della
          direttiva  n.  85/577/CEE in materia di contratti negoziati
          fuori dei locali commerciali.".
              -  Per  il  decreto legislativo 22 gennaio 1992, n. 74,
          vedi le note alle premesse.
              -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
          vedi le note alle premesse.
              -  La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
          dei  diritti dei consumatori e degli utenti", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
              -  Per  il testo del decreto legislativo 6 aprile 2005,
          n. 49, vedi le note alle premesse.
              - Per il testo del decreto legislativo 9 novembre 1998,
          n. 427, vedi le note alle premesse.
              -  Per il testo del decreto legislativo 22 maggio 1999,
          n. 185, vedi le note alle premesse.
              -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
          2000, n. 63, vedi le note alle premesse.
              -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
          2000, n. 67, vedi le note alle premesse.
              -  Per  il  testo  del  decreto legislativo 25 febbraio
          2000, n. 84, vedi le note alle premesse.
              -  Per il testo del decreto legislativo 23 aprile 2001,
          n. 224, vedi le note alle premesse.
              -  Per il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004,
          n. 172, vedi le note alle premesse.
              -  Per  i  testi  degli  articoli 18  e  19 del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  vedi  le  note alle
          premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  125  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi
          in   materia  bancaria  e  creditizia",  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 settembre  1993, n. 230, S.O., come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.    125   (Disposizioni   varie   a   tutela   dei
          consumatori). - 1.  Le  norme  dettate  dall'art.  1525 del
          codice  civile  si  applicano  anche a tutti i contratti di
          credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
          diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro
          ricevuto in prestito.
              2.  Le  facolta'  di  adempiere  in via anticipata o di
          recedere  dal contratto senza penalita' spettano unicamente
          al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il
          consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato,
          ha  diritto  a  un'equa riduzione del costo complessivo del
          credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR.
              3.  In  caso  di  cessione  dei  crediti nascenti da un
          contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre
          opporre  al  cessionario  tutte le eccezioni che poteva far
          valere   nei   confronti   del  cedente,  ivi  compresa  la
          compensazione,  anche  in deroga al disposto dell'art. 1248
          del codice civile.
              4 - 5. (Abrogati).".