Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come
modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso";
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla
legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile
2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 7, con riferimento alle attivita' promozionali del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice
civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di
messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 224, vedi la nota alle premesse.
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, abrogata dal
presente decreto, reca "Norme per l'informazione del
consumatore".
- Il decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50,
abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della
direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.".
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 1992, n. 74,
vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
vedi le note alle premesse.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
- Per il testo del decreto legislativo 6 aprile 2005,
n. 49, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 63, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 84, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 23 aprile 2001,
n. 224, vedi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 172, vedi le note alle premesse.
- Per i testi degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vedi le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 125 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia", (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 125 (Disposizioni varie a tutela dei
consumatori). - 1. Le norme dettate dall'art. 1525 del
codice civile si applicano anche a tutti i contratti di
credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro
ricevuto in prestito.
2. Le facolta' di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente
al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato,
ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del
credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un
contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248
del codice civile.
4 - 5. (Abrogati).".