Art. 76. 
 
Requisiti di  professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza  degli
                         esponenti aziendali 
 
  1.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,   di
direzione e di controllo presso le  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita',  di
onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP. 
  2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina  la
decadenza  dall'ufficio.  Essa  e'  dichiarata   dal   consiglio   di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o  dal  consiglio  di
gestione entro trenta giorni dalla  nomina  o  dalla  conoscenza  del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e'  pronunciata
dall'ISVAP. 
  3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti  dal
codice civile o dallo statuto  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione, si applica il comma 2. 
  4. Il regolamento di  cui  al  comma  1  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.