ART. 181
                       (recupero dei rifiuti)

   1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione dei rifiuti le pubbliche
amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
    a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
    b)  le  altre  forme  di  recupero  per  ottenere  materia  prima
secondaria dai rifiuti;
    c)  l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni
di  appalto  che  prescrivano  l'impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
    d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
   2.  Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo,
di  reimpiego  e  di  riciclaggio  e  l'adozione delle altre forme di
recupero  dei  rifiuti,  le pubbliche amministrazioni ed i produttori
promuovono  analisi  dei  cicli  di  vita  dei  prodotti, ecobilanci,
campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.
   3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi
al  fine  di  ridurre  la  quantita'  e  la pericolosita' dei rifiuti
prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in
via  prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo
per  l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti
della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46. Le modalita', i tempi e le
procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni
predette  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute.
   4.  Le  pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e
contratti  di programma con i soggetti economici interessati o con le
associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al
fine  di  favorire  il  riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le
altre  forme  di  recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie
prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero
dei  rifiuti  provenienti  dalla raccolta differenziata. Nel rispetto
dei  principi  e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle
norme   nazionali  di  recepimento,  detti  accordi  e  contratti  di
programma  attuano  le  disposizioni  previste dalla parte quarta del
presente  decreto,  oltre  a  stabilire semplificazioni in materia di
adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con
l'eventuale ricorso a strumenti economici.
   5.  Gli  accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale e sono aperti all'adesione dei
soggetti   interessati,   in  conformita'  alla  comunicazione  della
Commissione  al  Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle
regioni,  Com  (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla
quale  la  Commissione  potra'  anche  utilizzarli  nell'ambito della
autoregolamentazione,  intesa  come  incoraggiamento o riconoscimento
degli   accordi   medesimi,   o   coregolamentazione,   intesa   come
proposizione   al  legislatore  di  utilizzare  gli  accordi,  quando
opportuno.
   6.  I  metodi  di  recupero  dei  rifiuti  utilizzati per ottenere
materia  prima  secondaria,  combustibili o prodotti devono garantire
l'ottenimento  di  materiali  con caratteristiche fissate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con  il  Ministro  delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo
17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione
del  predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al  decreto  ministeriale  5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161.
Le  predette  caratteristiche  possono  essere altresi' conformi alle
autorizzazioni  rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del
presente decreto.
   7.  Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo,  i  soggetti  economici  interessati  o  le associazioni di
categoria   rappresentative   dei   settori  interessati,  anche  con
riferimento   ad  interi  settori  economici  e  produttivi,  possono
stipulare   con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
sentito  il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali  (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma
4  e  dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti
destinati   all'ottenimento   di   materie   prime   secondarie,   di
combustibili  o  di  prodotti. Gli accordi fissano le modalita' e gli
adempimenti  amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva,
per  il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche
tramite  il  mercato telematico, con particolare riferimento a quello
del  recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli
delle  caratteristiche  e  i  relativi  meto  di di prova; i medesimi
accordi  fissano  altresi'  le  caratteristiche  delle  materie prime
secondarie,  dei  combustibili  o  dei  prodotti ottenuti, nonche' le
modalita'  per  assicurare  in  ogni caso la loro tracciabilita' fino
all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
   8.  La  proposta  di  accordo  di programma, con indicazione anche
delle  modalita' usate per il trasporto e per l'impiego delle materie
prime  secondarie,  o  la  domanda  di adesione ad un accordo gia' in
vigore  deve  essere  presentata  al  Ministro  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato
nazionale  dell'Albo  di  cui  all'articolo 212 e dell'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici (APAT), che si
avvale  delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA).  Sulla  proposta  di  accordo e' acquisito altresi' il parere
dell'Autorita' di cui all'articolo 207.
   9.  Gli  accordi  di  cui al comma 7 devono contenere inoltre, per
ciascun  tipo di attivita', le norme generali che fissano i tipi e le
quantita'  di  rifiuti  e  le  condizioni  alle  quali l'attivita' di
recupero  dei rifiuti e' dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto
delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.
   10.  I  soggetti  firmatari  degli  accordi  previsti dal presente
articolo  sono  iscritti  presso  un'apposita  sezione  da costituire
presso  l'Albo  di  cui  all'articolo  212,  a  seguito  di  semplice
richiesta   scritta,   e   senza   essere  sottoposti  alle  garanzie
finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.
   11.  Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai
fini  della  loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle
attivita'   produttive  e  con  il  Ministro  della  salute,  e  sono
successivamente  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale. Tali accordi
sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.
   12.  La  disciplina  in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino  al  completamento delle operazioni di recupero, che si realizza
quando  non sono necessari ulteriori trattamenti perche' le sostanze,
i  materiali  e  gli  oggetti  ottenuti  possono  essere  usati in un
processo   industriale   o   commercializzati   come   materia  prima
secondaria,  combustibile  o come prodotto da collocare, a condizione
che  il  detentore  non  se  ne disfi o non abbia deciso, o non abbia
l'obbligo, di disfarsene.
   13.  La  disciplina  in  materia  di  gestione  dei rifiuti non si
applica  ai  materiali,  alle  sostanze  o  agli  oggetti  che, senza
necessita'  di  operazioni  di  trasformazione,  gia'  presentino  le
caratteristiche  delle  materie  prime secondarie, dei combustibili o
dei  prodotti  individuati ai sensi del presente articolo, a meno che
il  detentore  se  ne  disfi  o  abbia  deciso, o abbia l'obbligo, di
disfarsene.
   14.   I  soggetti  che  trasportano  o  utilizzano  materie  prime
secondarie,  combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto
dal  presente  articolo,  non  sono  sottoposti  alla  normativa  sui
rifiuti,  a  meno  che  se  ne  disfino  o  abbiano deciso, o abbiano
l'obbligo, di disfarsene.
 
          Note all'art. 181:
              - L'art.  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il
          seguente:
              "Art.  14.  -  Presso  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e' istituito il Fondo speciale
          rotativo   per   l'innovazione  tecnologica.  Il  Fondo  e'
          amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
              Il  Ministro  delle  attivita'  produttive provvede con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate,  a  stabilire annualmente la percentuale delle
          risorse  riservate  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo  precompetitivo  presentati  dalle piccole e medie
          imprese.  Tale  quota  non  puo' essere inferiore al 25 per
          cento delle riserve annuali disponibili.".
              - Il  decreto  ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. reca:
          "Individuazione  dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
          procedure  semplificate di recupero ai sensi degli articoli
          31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
              - Il  decreto  ministeriale  12  giugno  2002,  n. 161,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177,
          reca:  "Regolamento  attuativo degli articoli 31 del 33 del
          decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  relativo
          all'individuazione  dei rifiuti pericolosi che e' possibile
          ammettere alle procedure semplificate.".