ART. 183 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e  fatte  salve
le ulteriori definizioni contenute nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) rifiuto: qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che  rientra  nelle
categorie riportate nell'Allegato A alla parte  quarta  del  presente
decreto e di cui il  detentore  si  disfi  o  abbia  deciso  o  abbia
l'obbligo di disfarsi; 
    b) produttore: la persona la cui attivita'  ha  prodotto  rifiuti
cioe'  il  produttore  iniziale  e  la  persona  che  ha   effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio  o  altre  operazioni  che
hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; 
    c) detentore: il produttore dei rifiuti  o  il  soggetto  che  li
detiene; 
    d)  gestione:  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste  operazioni,
nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura; 
    e)  raccolta:  l'operazione  di  prelievo,  di   cernita   o   di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 
    f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di
economicita', efficacia, trasparenza ed efficienza, a  raggruppare  i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al  momento  della
raccolta o, per la frazione organica  umida,  anche  al  momento  del
trattamento,  nonche'  a  raggruppare  i   rifiuti   di   imballaggio
separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione  che  tutti  i
rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero; 
    g)  smaltimento:  ogni   operazione   finalizzata   a   sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal  circuito
economico e/o di raccolta e, in particolare, le  operazioni  previste
nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; 
    h) recupero: le operazioni che utilizzano  rifiuti  per  generare
materie  prime  secondarie,  combustibili  o   prodotti,   attraverso
trattamenti meccanici,  termici,  chimici  o  biologici,  incluse  la
cernita o la selezione, e, in  particolare,  le  operazioni  previste
nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; 
    i) luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'  edifici  o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra  loro  all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita'  di  produzione
dalle quali sono originati i rifiuti; 
    l) stoccaggio: le  attivita'  di  smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'Allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di materiali  di  cui  al  punto  R13  dell'Allegato  C  alla
medesima parte quarta; 
    m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni: 
     1)    i    rifiuti    depositati    non     devono     contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione
(ppm),  ne'  policlorobifenile  e  policlorotrifenili  in   quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm); 
     2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed  avviati  alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore: 
   oppure 
    2.1)  con  cadenza  almeno  bimestrale,  indipendentemente  dalle
quantita' in deposito; 
   oppure 
    2.2) quando il quantitativo di  rifiuti  pericolosi  in  deposito
raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno; 
   oppure 
    2.3)  limitatamente  al   deposito   temporaneo   effettuato   in
stabilimenti localizzati nelle isole  minori,  entro  il  termine  di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'; 
   3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore: 
    3.1) con  cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente  dalle
quantita' in deposito; 
   oppure 
    3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno; 
    oppure 
    3.3)  limitatamente  al   deposito   temporaneo   effettuato   in
stabilimenti localizzati nelle isole  minori,  entro  il  termine  di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'; 
   4) il deposito temporaneo deve  essere  effettuato  per  categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto  delle  relative  norme  tecniche,
nonche', per i rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme  che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
   5)  devono   essere   rispettate   le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; 
    n) sottoprodotto: i prodotti dell'attivita' dell'impresa che, pur
non costituendo l'oggetto dell'attivita' principale, scaturiscono  in
via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e  sono
destinati ad un ulteriore impiego o al  consumo.  Non  sono  soggetti
alle disposizioni di cui alla parte quarta  del  presente  decreto  i
sottoprodotti di cui l'impresa non si  disfi,  non  sia  obbligata  a
disfarsi  e  non  abbia  deciso  di  disfarsi  ed  in  particolare  i
sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che  li  produce  o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa
stessa  direttamente  per  il  consumo  o  per  l'impiego,  senza  la
necessita' di operare trasformazioni  preliminari  in  un  successivo
processo  produttivo;  a  quest'ultimo   fine,   per   trasformazione
preliminare s'intende qualsiasi  operazione  che  faccia  perdere  al
sottoprodotto   la   sua   identita',   ossia   le    caratteristiche
merceologiche di qualita' e le proprieta' che esso gia'  possiede,  e
che si rende necessaria per il successivo impiego  in  u  n  processo
produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del  sottoprodotto  deve
essere certa e non eventuale. Rientrano altresi' tra i  sottoprodotti
non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del  presente
decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro,  provenienti
dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o  solfuro
di ferro per la produzione di acido  solforico  e  ossido  di  ferro,
depositate  presso  stabilimenti   di   produzione   dismessi,   aree
industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di  bonifica  o
di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego  certo  del
sottoprodotto, deve essere verificata la  rispondenza  agli  standard
merceologici, nonche' alle norme tecniche, di sicurezza e di  settore
e  deve  essere  attestata  la  destinazione  del  sottoprodotto   ad
effettivo utilizzo in base  a  tali  standard  e  norme  tramite  una
dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal  titolare
dell'impianto  dove  avviene  l'effettivo  utilizzo.  L'utilizzo  del
sottoprodotto  non  deve  comportare  per  l'ambiente  o  la   salute
condizioni peggiorative rispetto a  quelle  delle  normali  attivita'
produttive; 
    o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad  alto  tenore
di umidita', proveniente da  raccolta  differenziata  o  selezione  o
trattamento dei rifiuti urbani; 
    p) frazione secca: rifiuto a  bassa  putrescibilita'  e  a  basso
tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o  selezione
o trattamento dei  rifiuti  urbani,  avente  un  rilevante  contenuto
energetico; 
    q)  materia  prima  secondaria:  sostanza  o  materia  avente  le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181; 
    r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,
sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche  ed
integrazioni, come RDF di qualita' normale,  che  e'  recuperato  dai
rifiuti  urbani  e  speciali  non  pericolosi  mediante   trattamenti
finalizzati  a  garantire  un  potere  calorifico  adeguato  al   suo
utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 
     1) il rischio ambientale e sanitario; 
     2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti,  materiale
putrescibile e il contenuto di umidita'; 
     3) la presenza di sostanze pericolose, in  particolare  ai  fini
della combustione; 
    s) combustibile  da  rifiuti  di  qualita'  elevata  (CDR-Q):  il
combustibile classificabile, sulla  base  delle  norme  tecniche  UNI
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF  di  qualita'
elevata, cui si applica l'articolo 229; 
    t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal  compostaggio  della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di  apposite  norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili  con  la
tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i  gradi
di qualita'; 
    u)  materia  prima  secondaria  per  attivita'   siderurgiche   e
metallurgiche la cui utilizzazione e' certa e non eventuale: 
     1) rottami ferrosi e non  ferrosi  derivanti  da  operazioni  di
recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi,  Caef,  Uni,
Euro o ad altre specifiche nazionali  e  internazionali,  individuate
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  parte  quarta
del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive, non avente natura regolamentare; 
     2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di  consumo,  esclusa  la  raccolta
differenziata, che possiedono in origine le medesime  caratteristiche
riportate nelle specifiche  di  cui  al  numero  1).  I  fornitori  e
produttori di materia prima  secondaria  per  attivita'  siderurgiche
appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212,  comma  12,
entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale di cui al numero 1); 
    v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti: l'impresa che effettua il servizio  di  gestione  dei  rifiuti,
prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo,
coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei  requisiti  di
legge, per lo svolgimento di singole  parti  del  servizio  medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di gestione dei rifiuti  e
di  bonifica  dei  siti  deve  essere  iscritta  nelle  categorie  di
intermediazione dei rifiuti e bonifica  dei  siti  dell'Albo  di  cui
all'articolo 212 nonche' nella  categoria  delle  opere  generali  di
bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34; 
    z)  emissioni:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida  o  gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; 
    aa) scarichi idrici: qualsiasi  immissione  di  acque  reflue  in
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo  e  in  rete  fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anche  sottoposte  a
preventivo trattamento di depurazione; 
    bb) inquinamento atmosferico: ogni  modifica  atmosferica  dovuta
all'introduzione nell'aria di una o piu' sostanze in quantita' e  con
caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualita' dell'ambiente oppure tali da  ledere  i  beni
materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente; 
    cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle  attivita'
volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei   rifiuti,   ivi   compresa
l'attivita' di spazzamento delle strade, come definita  alla  lettera
d); 
     dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei  rifiuti
su strada. 
 
          Nota all'art. 183: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
          qualificazione per gli esecutori  di  lavori  pubblici,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e
          successive  modificazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.