ART. 184 
                          (classificazione) 
 
   1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
   2. Sono rifiuti urbani: 
    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da  locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
    b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e  luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',  ai  sensi  dell'articolo
198, comma 2, lettera g); 
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
    d) i rifiuti di qualunque natura o  provenienza,  giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali  giardini,
parchi e aree cimiteriali; 
    f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,  nonche'
gli altri rifiuti provenienti da  attivita'  cimiteriale  diversi  da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
   3. Sono rifiuti speciali: 
    a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali; 
    b)  i  rifiuti  derivanti   dalle   attivita'   di   demolizione,
costruzione,  nonche'  i  rifiuti  pericolosi  che   derivano   dalle
attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; 
    c) i rifiuti  da  lavorazioni  industriali,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); 
    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
    f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
    g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento
di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da
abbattimento di fumi; 
    h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
    i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
    l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
    m) il combustibile derivato da rifiuti; 
    n) i rifiuti derivati dalle attivita' di selezione meccanica  dei
rifiuti solidi urbani. 
   4. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive  si
provvede   ad   istituire   l'elenco   dei   rifiuti,   conformemente
all'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  direttiva  75/442/CE  ed
all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di  cui  alla
Decisione della Commissione  2000/532/CE  del  3  maggio  2000.  Sino
all'emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  108  del  10  maggio  2002  e
riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. 
   5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati  espressamente
come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato  D
alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati  G,
H e I alla medesima parte quarta.