ART. 190
                   (registri di carico e scarico)

   1.  I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di
tenere  un  registro  di  carico  e scarico su cui devono annotare le
informazioni  sulle  caratteristiche  qualitative  e quantitative dei
rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini  della  comunicazione  annuale  al
Catasto.  I  soggetti  che  producono  rifiuti  non pericolosi di cui
all'articolo  184,  comma  3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di
tenere  un  registro  di  carico  e scarico su cui devono annotare le
informazioni  sulle  caratteristiche  qualitative  e quantitative dei
rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
    a)  per  i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
    b)  per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno   entro   dieci  giorni  lavorativi  dalla  effettuazione  del
trasporto;
    c)  per  i  commercianti,  gli  intermediari e i consorzi, almeno
entro  dieci  giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione
relativa;
    d)  per  i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento,  entro  due  giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
   2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e dalle imprese che
svolgono  attivita'  di  smaltimento  e  di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
    a)  l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
    b)  la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
    c) il metodo di trattamento impiegato.
   3.  I  registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio,  di  recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso
la  sede  delle  imprese  che  effettuano  attivita'  di  raccolta  e
trasporto,   nonche'   presso   la  sede  dei  commercianti  e  degli
intermediari.   I   registri   integrati   con  i  formulari  di  cui
all'articolo  193  relativi  al trasporto dei rifiuti sono conservati
per  cinque  anni  dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione
dei  registri  relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica,  che  devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine  dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
   4.  I  soggetti  la  cui produzione annua di rifiuti non eccede le
dieci  tonnellate  di  rifiuti  non pericolosi e le due tonnellate di
rifiuti  pericolosi  possono  adempiere  all'obbligo della tenuta dei
registri   di   carico   e  scarico  dei  rifiuti  anche  tramite  le
organizzazioni  di  categoria  interessate o loro societa' di servizi
che  provvedono  ad  annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
   5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
   6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e
le  modalita'  fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi
connessi  alla  tenuta  dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente  adempiuti  anche  qualora sia utilizzata carta formato
A4, regolarmente numerata.
   7.  La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa al presente
articolo  e'  definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della  parte  quarta  del  presente  decreto. Sino all'emanazione del
predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998, n. 148, come
modificato  dal  comma  9,  e  di  cui  alla  circolare  del Ministro
dell'ambiente del 4 agosto 1998.
   8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni
di  cui  agli  articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,
233,  234,  235  e  236,  a  condizione  che  dispongano  di evidenze
documentali  o  contabili  con analoghe funzioni e fermi restando gli
adempimenti  documentali  e  contabili previsti a carico dei predetti
soggetti dalle vigenti normative.
   9.  Nell'Allegato  6.C1,  sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro  dll'ambiente  1°  aprile  1998, n. 148, dopo le parole: "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".
 
          Nota all'art. 190:
              - Si  riporta  l'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c)
          del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e recante
          "Regolamento  recante approvazione del modello dei registri
          di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12,
          18,  comma  2,  lettera  m),  e  18,  comma  4, del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22":
                "c)  Nella  terza  colonna devono essere trascritti i
          dati   relativi   alla   quantita'   di   rifiuti  prodotti
          all'interno  dell'unita'  locale o presi in carico (in kg o
          in litri e in metri cubi).".