Art. 230. 
                        Disposizioni generali 
      (art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1.   Gli   enti   aggiudicatori   applicano   l'articolo   38   per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale  dei  candidati  o
degli offerenti. 
  2.  Per  l'accertamento  dei   requisiti   di   capacita'   tecnico
professionale ed economico finanziaria  gli  enti  aggiudicatori  che
sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232,  applicano  gli
articoli da 39 a 48. 
  3.  Per  l'accertamento  dei   requisiti   di   capacita'   tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non
sono  amministrazioni  aggiudicatrici,   possono,   alternativamente,
istituire propri sistemi di  qualificazione  ai  sensi  dell'articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a  48,  ovvero  accertare  i
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
ai sensi dell'articolo 233. 
  4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto,  si
applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50. 
  5. Il regolamento di  cui  all'articolo  5  detta  le  disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo gli  eventuali  ulteriori
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine
della attestazione e certificazione SOA. 
  6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli  enti  aggiudicatori
ai sensi dei commi 2 e 3 si  applicano  esclusivamente  ai  contratti
relativi alle attivita' di cui alla presente parte.