Art. 232. 
     Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive 
   (art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e  gestire  un  proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o  prestatori
di  servizi;  se  finalizzato  all'aggiudicazione  dei  lavori,  tale
sistema deve conformarsi ai criteri  di  qualificazione  fissati  dal
regolamento di cui all'art. 5. 
  2.  Gli  enti  che  istituiscono  o  gestiscono   un   sistema   di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori  economici  possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 
  3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e  norme  oggettivi
di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento. 
  4. Se i criteri e le  norme  del  comma  4  comprendono  specifiche
tecniche, si applica l'articolo 68. 
  5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono  i  criteri  di
esclusione di cui all'articolo 38. 
  6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei  requisiti
di capacita' economica e finanziaria o  tecnica  e  professionale  di
altri soggetti, il sistema  di  qualificazione  deve  essere  gestito
garantendo il rispetto dell'articolo 50. 
  7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai  commi  3  e  4
sono  resi  disponibili,  a  richiesta,  agli   operatori   economici
interessati.  Gli  aggiornamenti  di  tali  criteri  e   norme   sono
comunicati agli operatori economici interessati. 
  8.  Un  ente  aggiudicatore   puo'   utilizzare   il   sistema   di
qualificazione istituito da  un  altro  ente  aggiudicatore,  dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 
  9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo'
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali  la
qualificazione viene richiesta. 
  10.  In  caso  di  istituzione  e  gestione  di   un   sistema   di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano: 
    a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza  di
un sistema di qualificazione; 
    b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a  coloro  che  hanno
chiesto una qualificazione; 
    c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonche' dei  certificati,  dei
collaudi e delle documentazioni. 
  11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce  il  sistema  di
qualificazione  stabilisce  i   documenti,   i   certificati   e   le
dichiarazioni  sostitutive  che  devono  corredare  la   domanda   di
iscrizione,  e  non  puo'  chiedere  certificati  o   documenti   che
riproducono documenti  validi  gia'  nella  disponibilita'  dell'ente
aggiudicatore. 
  12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni  sostitutive,  se
redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del  Paese  in  cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 
  13. Se viene indetta una gara con un avviso  sull'esistenza  di  un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra  i
candidati qualificati con tale sistema. 
  14. Nell'ipotesi di cui al comma  13,  al  fine  di  selezionare  i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori: 
    a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente
articolo; 
    b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi; 
    c) riducono, se del caso, il numero  dei  candidati  selezionati,
con criteri oggettivi.