Art. 211 Categorie di personale non medico 1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari; b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri; c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni; d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.