Art. 211 
                  Categorie di personale non medico 
 
1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario  militare
e' costituito da: 
a) ufficiali, sottufficiali, graduati  e  militari  di  truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari; 
b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  del  comparto   sanitario
dell'Arma dei carabinieri; 
c) cappellani militari e religiose assunte in servizio  con  apposite
convenzioni; 
d)  sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa  esercenti   le
professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del
Ministro della difesa.