Art. 265 
 
                   Campo di applicazione e deroghe 
 
1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle  radiazioni
ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, svolte  nell'ambito  del  Ministero  della  difesa  dal
personale militare e civile, dagli studenti  applicati  in  attivita'
formativa e dai lavoratori esterni al Ministero  della  difesa,  sono
assoggettate alle direttive  comunitarie  in  materia  di  radiazioni
ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche  alle
situazioni che  comportino  un  rischio  derivante  dalle  radiazioni
ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa. 
2. Restano disciplinate  dalle  speciali  norme  tecnico-militari  di
tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla
peculiarita'  delle  attivita',   alle   disposizioni   del   decreto
legislativo n. 230 del 1995: 
a) le attivita' e i luoghi di carattere riservato od operativo o  che
presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle
Forze armate, comprese quelle  di  polizia  militare,  di  protezione
civile e addestrative; 
b) le attivita' effettuate  da  proprio  personale  su  mezzi  o  con
manipolazione di materiali del Ministero della difesa. 
 
          Note all'art. 265: 
          - Il testo dell'art. 1 del  decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n. 230 (Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia
          di  radiazioni  ionizzanti),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13  giugno  1995,  n.
          136, e' il seguente: 
          «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le  disposizioni  del
          presente decreto si applicano: 
          a) alla costruzione, all'esercizio ed  alla  disattivazione
          degli impianti nucleari; 
          b) a tutte le pratiche che implicano un  rischio  dovuto  a
          radiazioni   ionizzanti   provenienti   da   una   sorgente
          artificiale o da una sorgente naturale nei casi  in  cui  i
          radionuclidi naturali siano o siano stati trattati  per  le
          loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe': 
          1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione,
          deposito, trasporto, importazione,  esportazione,  impiego,
          commercio,  cessazione   della   detenzione,   raccolta   e
          smaltimento di materie radioattive; 
          2) al funzionamento di macchine radiogene; 
          3)  alle  lavorazioni  minerarie   secondo   la   specifica
          disciplina di cui al capo IV; 
          b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche  di
          cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti
          naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina  di
          cui al capo III-bis; 
          b-ter) agli interventi in caso di emergenza  radiologica  o
          nucleare o in caso di esposizione  prolungata  dovuta  agli
          effetti  di  un'emergenza  oppure  di  una  pratica  o   di
          un'attivita'  lavorativa  non  piu'  in  atto,  secondo  la
          specifica disciplina di cui al capo X. 
          1-bis. Il presente decreto non si  applica  all'esposizione
          al  radon  nelle  abitazioni  o  al   fondo   naturale   di
          radiazioni,  ossia  non  si  applica  ne'  ai  radionuclidi
          contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica
          presente al  livello  del  suolo,  ne'  all'esposizione  in
          superficie ai radionuclidi presenti nella crosta  terrestre
          non perturbata. Dal campo di applicazione sono  escluse  le
          operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate
          nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei
          casi in cui dette operazioni siano  svolte  nell'ambito  di
          interventi per il recupero di suoli contaminati con materie
          radioattive. 
          2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni  del
          presente decreto definite nell'allegato I sono  aggiornate,
          in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle  direttive
          e raccomandazioni  dell'Unione  europea,  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
          Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          del lavoro e della previdenza sociale  e  per  la  funzione
          pubblica, sentita l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   l'Istituto   superiore   per   la
          prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL),  l'Istituto
          superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza  Stato  Regioni.
          Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'  individuate,  in
          relazione agli sviluppi della tecnica ed alle  direttive  e
          raccomandazioni dell'Unione europea,  specifiche  modalita'
          di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra
          le quali  quelle  che  comportano  esposizioni  a  sorgenti
          naturali di radiazioni. 
          2-bis. In attesa dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al
          comma 2 le condizioni di applicazione sono  quelle  fissate
          negli allegati I e I-bis. 
          2-ter.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da  emanare  entro  i  termini  di  applicazione
          dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura  di
          cui al comma 2, i valori  dei  livelli  di  azione  di  cui
          all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono  aggiornati  in  base
          alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi  della
          tecnica.».