Art. 266 
 
                      Organizzazione operativa 
 
1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le  istruzioni
tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in  ordine  alla
gestione in sicurezza  radiologica  delle  attivita'  e  alla  tutela
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
2. L'organizzazione  operativa  comprende  anche  la  gestione  delle
situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all'articolo 265
e alla popolazione civile eventualmente  coinvolta.  Il  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 1,  si  uniforma  ai  principi
fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal  presente
capo. 
3.  Le  istruzioni  di  cui  al  comma  1   disciplinano   anche   la
predisposizione e attuazione degli eventuali  interventi,  a  livello
nazionale o locale, tenendo conto delle procedure  di  pianificazione
nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il
Dipartimento della protezione civile. 
4. Detti interventi sono effettuati previo  scambio  di  informazioni
sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio  di
mitigazione delle conseguenze. 
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per  la
pronta notifica delle emergenze alle autorita'  competenti  nazionali
ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono  definite  dalle
istruzioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 266: 
          - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  si
          vedano le note all'art. 265.