Art. 268 
 
                             Competenze 
 
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza,  di  controllo  e  di
verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 230 sono  espletate  nell'ambito  dell'Amministrazione
della difesa. 
2.  Le  competenze  in  materia   di   rilascio   dei   provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo 267, sono definite come segue: 
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero
i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla  detenzione  e
all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione  dei
relativi impianti; 
b) le  direzioni  generali,  nell'ambito  delle  aree  di  rispettiva
competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla  verifica  e
al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
provvedono alla  tutela  dei  rischi  da  radiazioni  ionizzanti  del
personale di cui all'articolo 265; 
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del
capo  I  del  presente  titolo,  provvedono  alla  vigilanza  per  le
attivita'  di  cui  all'articolo  265,  in  particolare  nelle   aree
riservate  od  operative  e  per  quelle  che   presentano   analoghe
caratteristiche, da individuarsi, anche  per  quel  che  riguarda  le
modalita' di attuazione, con decreto del Ministro della difesa. 
3.  Le  funzioni  connesse  alle  attivita'   di   informazione,   di
sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico  ambientale,
di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale,
previste dal decreto legislativo n.  230  del  1995,  sono  espletate
nell'ambito del Ministero della difesa come segue: 
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in
merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica; 
b) al Centro interforze studi e applicazioni militari  (CISAM),  sono
affidate le  competenze  in  materia  di  radioattivita'  ambientale,
raccolta, trattamento  e  conservazione  dei  rifiuti  radioattivi  e
dosimetria del personale; 
c)  al  CISAM  e  all'organizzazione  della  sanita'  militare,  sono
attribuite le competenze, per materia, concernenti,  rispettivamente,
le attivita' di sorveglianza fisica e  medica  della  protezione  dai
rischi derivanti dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  ivi
comprese quelle relative alla conservazione della documentazione. 
 
          Note all'art. 268: 
          - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  si
          vedano le note all'art. 265. 
          - Per il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  si
          vedano le note all'art. 245.