Art. 269 
 
                    Qualificazione del personale 
 
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi
del personale abilitato presso gli organi della  Difesa,  individuati
nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 266. 
2. Le  attivita'  professionali  per  l'assolvimento  delle  funzioni
previste  dal  presente  capo,  sono  effettuate  dal  personale  del
Ministero della difesa in possesso degli  stessi  requisiti  previsti
dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230.  La  formazione
professionale  e  l'abilitazione  di  detto  personale  competono  al
Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal
decreto legislativo n. 230 del  1995.  L'abilitazione  e'  rilasciata
previo esame di apposite  commissioni  delle  quali  fanno  parte  un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 269: 
          - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  si
          vedano le note all'art. 265.