Art. 225 
 
                 Valutazioni dell'organo di collaudo 
 
                   (art. 195, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i  dati  di  fatto
risultanti dal processo verbale di visita con i dati  di  progetto  e
delle varianti approvate e dei documenti  contabili  e  formulare  le
proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha  osservato  le
prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite  dal  direttore
dei lavori. Sulla base di  quanto  rilevato,  l'organo  di  collaudo,
anche sulla scorta dei  pareri  del  responsabile  del  procedimento,
determina: 
    a) se il lavoro sia o no collaudabile; 
    b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
    c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
    d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
    e) il credito liquido dell'esecutore. 
    2. Ai fini  di  quanto  prescritto  dal  codice  e  dal  presente
regolamento  in  materia  di  qualificazione,  l'organo  di  collaudo
esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione  dei  lavori
da parte dell'esecutore e del subappaltatore. 
    3. Con apposita relazione riservata  il  collaudatore  espone  il
proprio  parere  sulle  riserve  e  domande  dell'esecutore  e  sulle
eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione
definitiva.