Art. 226 
 
           Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione 
 
                   (art. 196, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. In caso di discordanza fra  la  contabilita'  e  lo  stato  di
fatto, le verifiche sono estese al fine  di  apportare  le  opportune
rettifiche nel conto finale. 
    2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni  e  ne  riferisce   al   responsabile   del   procedimento
presentandogli le sue  proposte.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette  alla  stazione  appaltante  la  relazione  e  le  proposte
dell'organo di collaudo.