Art. 228 
 
        Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato 
 
                   (art. 198, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni  meritevoli  di
collaudo,  ma  non  preventivamente  autorizzate,  le  ammette  nella
contabilita', previo parere  vincolante  della  stazione  appaltante,
solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione  dell'opera  e  se
l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non  autorizzati,  non
ecceda  i  limiti  delle  spese  approvate;  altrimenti  sospende  il
rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce  al  responsabile
del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il
responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata  dalle
proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere,  alla  stazione
appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relazione. 
    2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non  autorizzate,
non libera il direttore dei lavori e il  personale  incaricato  dalla
responsabilita' che loro  incombe  per  averle  ordinate  o  lasciate
eseguire.