Art. 42. 
 
  Gli organi di collegamento, di fissaggio o di  altro  genere,  come
viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge,
sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento
delle macchine, non devono presentare parti salienti dalle  superfici
esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma  essere  limitati
in  corrispondenza  a  dette  superfici  o   allogati   in   apposite
convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi  superfici
esterne perfettamente lisce.