Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) 
          (Dispositivo supplementare di segnalazione visiva 
                      delle macchine agricole) 
  1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi  7
ed 8,  del  codice,  debbono  essere  equipaggiate  con  uno  o  piu'
dispositivi  supplementari  a  luce  lampeggiante  gialla   di   tipo
approvato dal Ministero  dei  trasporti,  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. 
  2. Il dispositivo deve  essere  montato  sulla  macchina  semovente
ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina  traente  o  su  quella
trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale  passante
per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato  un  campo  di
visibilita' non inferiore a 10 , verso il basso e verso l'alto, su un
arco di 360°. 
  3. Sono ammesse zone  di  mascheramento  dovute  alla  presenza  di
attrezzi o particolari costruttivi e  funzionali  della  macchina,  a
condizione che tali zone non superino il valore  massimo  complessivo
di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola  zona,  misurato
su un piano orizzontale  passante  per  il  centro  del  dispositivo.
L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a
20 . Piu' zone contigue di mascheramento possono  essere  considerate
come unica zona di mascheramento se il loro  valore  totale,  inclusi
gli angoli tra di esse, non supera i 30 . 
  4. Il dispositivo deve essere montato di  norma  nella  parte  piu'
alta del corpo della macchina e puo' essere amovibile. 
  5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno
2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non  inferiore  a  quella
degli indicatori di direzione. 
  6. Il dispositivo supplementare deve  rimanere  in  funzione  anche
quando non e' obbligatorio  l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
visiva e di illuminazione.