Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.)
(Dispositivo supplementare di segnalazione visiva
delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7
ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o piu'
dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla di tipo
approvato dal Ministero dei trasporti, al fine di garantire il
rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente
ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella
trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante
per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di
visibilita' non inferiore a 10 , verso il basso e verso l'alto, su un
arco di 360°.
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di
attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a
condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo
di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato
su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo.
L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a
20 . Piu' zone contigue di mascheramento possono essere considerate
come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi
gli angoli tra di esse, non supera i 30 .
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte piu'
alta del corpo della macchina e puo' essere amovibile.
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno
2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella
degli indicatori di direzione.
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche
quando non e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione.