Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.) 
                  (Autorizzazioni alla circolazione 
                delle macchine agricole eccezionali) 
  1.   La   domanda   per   ottenere   l'autorizzazione    prescritta
dall'articolo 104, comma  8,  del  codice,  per  la  circolazione  di
macchine agricole semoventi eccezionali deve essere  presentata  alle
amministrazioni competenti per  la  localita'  di  inizio  viaggio  e
corredata dalla fotocopia della  carta  di  circolazione  ovvero  del
certificato di idoneita' tecnica del veicolo;  essa  deve  riportare,
oltre ai  dati  identificativi  del  richiedente,  l'indicazione  dei
comuni nel cui  ambito  territoriale  avverra'  la  circolazione  del
veicolo stesso. 
  2. Le amministrazioni competenti, entro dieci giorni dalla data  di
presentazione della domanda, rilasciano l'autorizzazione al  transito
prescrivendone condizioni e cautele. 
  3. I titolari dell'autorizzazione  devono  accertare  direttamente,
sotto  la   propria   responsabilita',   l'esistenza   di   eventuali
limitazioni, anche temporanee, presenti lungo  il  percorso  da  essi
prescelto. 
  4. La scorta tecnica per i veicoli eccedenti la larghezza di 320  m
deve essere realizzata mediante veicolo a motore che preceda il mezzo
a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m  equipaggiato
con il dispositivo a  luce  lampeggiante  gialla;  il  conducente  e'
tenuto a segnalare con drappo rosso la presenza  e  l'ingombro  della
macchina agricola agli utenti della strada. 
  5. Il conducente della macchina agricola  eccezionale  deve  essere
munito della autorizzazione da  esibire,  a  richiesta,  agli  organi
preposti alla vigilanza stradale. 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano anche per il
trasporto di macchine agricole eccezionali che non possono  circolare
autonomamente, effettuato con rimorchi  agricoli  aventi  almeno  due
assi, idonea massa complessiva massima e specifica  attrezzatura;  la
domanda di autorizzazione  dovra'  essere  accompagnata  anche  dallo
schema grafico longitudinale e  trasversale  del  veicolo  ove  siano
evidenziati gli eventuali ingombri a  sbalzo  rispetto  al  rimorchio
agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.