Art. 177. 
             Valutazione e scheda personale dell'alunno 
 
  1. Il consiglio di classe con la  sola  presenza  dei  docenti,  e'
tenuto a  compilare  e  a  tenere  aggiornata  una  scheda  personale
dell'alunno,  contenente  le  notizie  sul  medesimo  e   sulla   sua
partecipazione  alla  vita  della  scuola,  nonche'  le  osservazioni
sistematiche sul suo processo  di  apprendimento  e  sul  livello  di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. 
  2. Al termine di ciascun trimestre o  quadrimestre  dagli  elementi
registrati sulla  scheda  il  consiglio  di  classe  desume  motivati
giudizi  analitici  per  ciascuna  disciplina   e   una   valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. 
  3. Per la valutazione  degli  alunni  handicappati  si  applica  il
disposto dell'articolo 318. 
  4. I docenti della classe illustrano ai genitori  dell'alunno  o  a
chi ne fa le veci i giudizi analitici e la  valutazione  sul  livello
globale  di  maturazione  raggiunto  dall'alunno,   unitamente   alle
iniziative eventualmente programmate in favore  dell'alunno  medesimo
ai sensi dell'articolo 167. 
  5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale,  delibera
se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni  della
prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni  della
terza  classe,  formulando  un  giudizio  di  idoneita'  o,  in  caso
negativo, un giudizio di non  ammissione  alla  classe  successiva  o
all'esame di licenza. 
  6. Il  giudizio  finale  tiene  conto  dei  giudizi  analitici  per
disciplina e delle  valutazioni  espresse  nel  corso  dell'anno  sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle  capacita'  e
alle attitudini dimostrate. 
  7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati
con apposito attestato. 
  8. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con  proprio  decreto  i
modelli della scheda personale e degli  attestati  e  di  ogni  altra
documentazione ritenuta necessaria. 
  9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato per  quanto
riguarda  il  libretto  scolastico  e  sanitario  per  i  figli   dei
lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della
risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri  del
Consiglio d'Europa.