Art. 178. 
              Accesso alle classi successive alla prima 
 
  1.  Alle  classi  seconda  e   terza   si   accede   dalla   classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con  il
giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177. 
  2. Alle stesse classi si accede anche per esame  di  idoneita',  al
quale sono ammessi i candidati  privatisti  che  abbiano  compiuto  o
compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12› e  il  13›
anno  di  eta'  e  siano  in  possesso  della  licenza  della  scuola
elementare, e i  candidati  che  detta  licenza  abbiano  conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni. 
  3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in
qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.