Art. 181. Norme sullo svolgimento degli esami 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di licenza. 2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.