Art. 182. 
                          R i p e t e n z a 
 
  1. Una stessa classe di  scuola  statale  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
casi in cui  sia  necessario  completare  il  periodo  di  istruzione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 112. 
  2. Agli  alunni  handicappati  puo'  essere  consentita  una  terza
ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.