Art. 185. Esame di licenza e commissione esaminatrice 1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica. 2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1. 3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. 4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato". 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.