Art. 185. 
             Esame di licenza e commissione esaminatrice 
 
  1. Sono materie di esame: italiano; storia  ed  educazione  civica;
geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;  lingua
straniera;  educazione  artistica;  educazione  tecnica;   educazione
musicale; educazione fisica. 
  2. L'esame di licenza consiste nelle  prove  scritte  di  italiano,
matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare  su
tutte le materie indicate al comma 1. 
  3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di
tutti i docenti delle terze classi  della  scuola  che  insegnino  le
materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme
di integrazione  e  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di
handicap;  il  presidente   della   commissione   e'   nominato   dal
provveditore agli studi, il  quale  lo  sceglie  dalle  categorie  di
personale indicate dal regolamento. 
  4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito  positivo,  con
l'attribuzione  del  giudizio  di  "ottimo",   "distinto",   "buono",
"sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione  "non
licenziato". 
  5. Il candidato privatista che non ottenga la  licenza  e  che  non
abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta',
a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.