Art. 187. 
                    Rilascio diplomi e attestati 
 
  1. I diplomi  di  licenza  sono  rilasciati  dal  presidente  della
commissione esaminatrice. 
  2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. 
  3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o,  se  questi  e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda  dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale  responsabilita',  l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito  da  un  certificato
rilasciato dal preside. 
  4. I certificati indicati nel comma 3  devono  contenere  esplicita
menzione del loro  valore  sostitutivo,  a  tutti  gli  effetti,  del
diploma originario smarrito. 
  5.  Sono  disposte  dai  provveditori  agli  studi   le   eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui  diplomi  e
su tutti gli altri atti scolastici. 
  6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta  menzione
delle  prove  differenziate  sostenute  dagli  alunni  portatori   di
handicap. 
  7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito. 
  8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute. 
  9. Ai candidati che  abbiano  superato  esami  di  idoneita'  o  di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole  previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito. 
  10. I diplomi e  gli  attestati,  di  cui  sopra,  sono  esenti  da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.