Art. 156.
Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita'
teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare
la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle
presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di
musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e
di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i
requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei
teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare
la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle
istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione
con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione
sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali
nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale
di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti
locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul
territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della
diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la
equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio
nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente
articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e
di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione
contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio
classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Note all'art. 156:
- Per gli estremi della legge n. 1213 del 1965 si veda in
nota all'art. 18.
- La legge n. 161 del 1962 reca: "Revisione dei film e
dei lavori teatrali".
- Il testo dell'art. 5 del d. lgs. n. 3/1998, citato
nelle premesse, e' il seguente:
"Art. 5 (Revisione dei film). - 1. Il secondo comma
dell'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e'
sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro e'
demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo.
Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in
servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di
psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia
con particolare competenza nei problemi della comunicazione
sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di
cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed
autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle
associazioni maggiormente rappresentative, da due
rappresentanti designati dalle categorie di settore
maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame
delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli
animali, da un esperto designato dalle associazioni per la
protezione degli animali maggiormente rappresentative".
2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile
1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro
del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle
seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo".
3. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, la composizione delle sezioni della commissione,
di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e'
integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative".
4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della
commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il
Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni
per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163".
- Per gli estremi del d. lgs n. 426/1997 si veda in nota
all'art. 1.
- Il titolo della legge n. 163 del 1985 e': "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo".
- Il d. lgs. 29 giugno 1996, n. 367 reca: "Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato".