Art. 156.
        Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
  1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
  a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita'
teatrali, musicali e di danza,  secondo principi idonei a valorizzare
la qualita' e la progettualita'  e in un'ottica di riequilibrio delle
presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
  b) promuove  la presenza della  produzione nazionale di  teatro, di
musica e di  danza all'estero, anche mediante iniziative  di scambi e
di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
  c)  definisce,  previa  intesa   con  la  Conferenza  unificata,  i
requisiti  della formazione  del  personale artistico  e tecnico  dei
teatri;
  d) promuove la  formazione di una videoteca, al  fine di conservare
la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
  e) garantisce il ruolo delle compagnie  teatrali e di danza e delle
istituzioni concertisticoorchestrali,  favorendone, in collaborazione
con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione
sul territorio;
  f)  definisce  e  sostiene  il  ruolo  delle  istituzioni  teatrali
nazionali;
  g)  definisce  gli indirizzi  per  la  presenza del  teatro,  della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
  h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore della cinematografia,  di cui alla legge 4  novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
  i)  provvede alla  revisione delle  opere cinematografiche,  di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
  l) autorizza l'apertura delle  sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  m) contribuisce al sostegno  delle attivita' della Scuola nazionale
di cinema, fermo quanto previsto  dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426;
  n)  programma  e promuove,  unitamente  alle  regioni e  agli  enti
locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul
territorio, perseguendo  obiettivi di equilibrio e  omogeneita' della
diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in  localita' che  ne sono  sprovviste e  favorendo la
equilibrata  circolazione   delle  rappresentazioni   sul  territorio
nazionale, a  questo fine  e per  gli altri fini  di cui  al presente
articolo  utilizzando gli  ausili  finanziari di  cui  alla legge  30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
  o) contribuisce  ad incentivare la produzione  teatrale, musicale e
di  danza  nazionale,  con particolare  riferimento  alla  produzione
contemporanea;
  p)  preserva  ed  incentiva   la  rappresentazione  del  repertorio
classico del  teatro grecoromano  in coordinamento con  la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico";
  q)  promuove  le  forme  di  ricerca  e  sperimentazione  teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
  r) contribuisce al sostegno degli  enti lirici ed assimilati di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
 
          Note all'art. 156:
            - Per gli estremi della legge n. 1213 del 1965 si veda in
          nota all'art. 18.
            -  La  legge  n. 161 del 1962 reca: "Revisione dei film e
          dei lavori teatrali".
            - Il testo dell'art. 5 del  d.  lgs.  n.  3/1998,  citato
          nelle premesse, e' il seguente:
            "Art.  5  (Revisione  dei  film).  -  1. Il secondo comma
          dell'art.  2  della  legge  21  aprile  1962,  n.  161,  e'
          sostituito  dal seguente:   "L'organizzazione del lavoro e'
          demandata  al  capo  del  Dipartimento  dello   spettacolo.
          Ciascuna  sezione  e' composta da un docente di diritto, in
          servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di
          psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia
          con particolare competenza nei problemi della comunicazione
          sociale, in servizio o in quiescenza,  da  due  esperti  di
          cultura  cinematografica  scelti  tra  critici, studiosi ed
          autori, da due rappresentanti dei genitori designati  dalle
          associazioni    maggiormente    rappresentative,   da   due
          rappresentanti  designati  dalle   categorie   di   settore
          maggiormente  rappresentative,  nonche',  per il solo esame
          delle produzioni  che  utilizzano  in  qualunque  modo  gli
          animali,  da un esperto designato dalle associazioni per la
          protezione degli animali maggiormente rappresentative".
            2. Nel primo comma dell'art.  3  della  legge  21  aprile
          1962,  n.  161,  le parole: "di volta in volta dal Ministro
          del turismo  e  dello  spettacolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo
          competente in materia di spettacolo".
            3.  Al  comma  6  dell'art.  3 del decreto-legge 29 marzo
          1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          maggio  1995,  n.  203,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: "Per i fini di cui ai commi 4  e  5  del  presente
          articolo,  la composizione delle sezioni della commissione,
          di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e'
          integrata  da  ulteriori  due  rappresentanti  dei genitori
          designati dalle associazioni maggiormente rappresentative".
            4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro  della
          commissione  di  cui  alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il
          Dipartimento dello spettacolo  puo'  stipulare  convenzioni
          per   l'assistenza   tecnica   alle  proiezioni,  ai  sensi
          dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163".
            - Per gli estremi del d. lgs n. 426/1997 si veda in  nota
          all'art.  1.
            -  Il  titolo  della  legge  n.  163  del 1985 e': "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo".
            -  Il  d. lgs. 29 giugno 1996, n. 367 reca: "Disposizioni
          per la trasformazione degli enti che  operano  nel  settore
          musicale in fondazioni di diritto privato".