Art. 183. 1. Nel comma 3 dell'articolo 370 del codice di procedura penale le parole "o la pretura" sono soppresse.
Nota all'art. 183: - Il testo vigente dell'art. 370 del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.".