Art. 183.

  1.  Nel comma 3 dell'articolo 370 del codice di procedura penale le
parole "o la pretura" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 183:
            - Il testo vigente dell'art. 370 del codice di  procedura
          penale   come   modificato   dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 370  (Atti  diretti  e  atti  delegati).  -  1.  Il
          pubblico  ministero  compie personalmente ogni attivita' di
          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il
          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti
          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed
          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle
          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con
          l'assistenza necessaria del difensore.
            2.  Quando  procede  a  norma  del  comma  1,  la polizia
          giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365  e
          373.
            3.  Per  singoli atti da assumere nella circoscrizione di
          altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga
          di  procedere  personalmente,  puo'  delegare,  secondo  la
          rispettiva  competenza  per  materia, il pubblico ministero
          presso il tribunale del luogo.
            4. Quando ricorrono ragioni  di  urgenza  o  altri  gravi
          motivi,  il pubblico ministero delegato a norma del comma 3
          ha facolta' di procedere di propria iniziativa  anche  agli
          atti   che   a   seguito   dello   svolgimento   di  quelli
          specificamente delegati appaiono necessari  ai  fini  delle
          indagini.".