Art. 184. 1. Nel comma 1 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 184: - Il testo vigente dell'art. 461 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale, del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.".