Art. 184.

  1.  Nel comma 1 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le
parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
 
           Nota all'art. 184:
            - Il testo vigente dell'art. 461 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 461 (Opposizione). - 1.  Nel  termine  di  quindici
          giorni  dalla  notificazione  del  decreto, l'imputato e la
          persona  civilmente  obbligata  per  la  pena   pecuniaria,
          personalmente   o   a  mezzo  del  difensore  eventualmente
          nominato,    possono    proporre    opposizione    mediante
          dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
          indagini  preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
          cancelleria del  tribunale,  del  luogo  in  cui  si  trova
          l'opponente.
            2.  La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena
          di inammissibilita', gli estremi del decreto  di  condanna,
          la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non
          abbia  gia'  provveduto  in precedenza, nella dichiarazione
          l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
            3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere  al
          giudice  che  ha  emesso il decreto di condanna il giudizio
          immediato, ovvero il giudizio abbreviato  o  l'applicazione
          della pena a norma dell'art.  444.
            4.  L'opposizione  e'  inammissibile,  oltre che nei casi
          indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
          persona non legittimata.
            5.  Se  non  e'  proposta  opposizione  o  se  questa  e'
          dichiarata  inammissibile,  il  giudice  che  ha  emesso il
          decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
            6. Contro  l'ordinanza  di  inammissibilita'  l'opponente
          puo' proporre ricorso per cassazione.".