Art. 156.
        Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
  1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
  a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita'
teatrali,  musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare
la  qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle
presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
  b)  promuove  la  presenza della produzione nazionale di teatro, di
musica  e  di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e
di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
  c)   definisce,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  i
requisiti  della  formazione  del  personale  artistico e tecnico dei
teatri;
  d)  promuove  la formazione di una videoteca, al fine di conservare
la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
  e)  garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle
istituzioni  concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione
con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione
sul territorio;
  f)  definisce  e  sostiene  il  ruolo  delle  istituzioni  teatrali
nazionali;
  g)  definisce  gli  indirizzi  per  la  presenza  del teatro, della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
  h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore  della  cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
  i)  provvede  alla  revisione  delle opere cinematografiche, di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
  l)  autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  m)  contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale
di  cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426;
  n)  programma  e  promuove,  unitamente  alle  regioni  e agli enti
locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul
territorio,  perseguendo  obiettivi di equilibrio e omogeneita' della
diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento  in  localita'  che  ne sono sprovviste e favorendo la
equilibrata   circolazione   delle  rappresentazioni  sul  territorio
nazionale,  a  questo  fine  e  per gli altri fini di cui al presente
articolo  utilizzando  gli  ausili  finanziari  di  cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
  o)  contribuisce  ad incentivare la produzione teatrale, musicale e
di  danza  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla produzione
contemporanea;
  p)   preserva  ed  incentiva  la  rappresentazione  del  repertorio
classico  del  teatro  grecoromano in coordinamento con la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico";
  q)  promuove  le  forme  di  ricerca  e  sperimentazione  teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
  r)  contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.