Art. 156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti: a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio; b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni; c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza; e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio; f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali; g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita'; h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426; n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico"; q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi; r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.