Art. 217 (Abrogazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6; i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123; m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94; s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53; u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati; v) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14; w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169; hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; jj) l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; uu) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Note all'art. 217 -L'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici (All. F), gia' abrogato dalla lettera a), comma 1, dell'art. 358 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), resta abrogato ai sensi del presente decreto legislativo. -L'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' abrogato dal presente decreto legislativo. - L'articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' abrogato dal presente decreto legislativo. - I commi da 1 a 5 dell'articolo 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". -L'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". -L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' abrogato dal presente decreto legislativo. -Il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)". -Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62.". - Il comma 2, lettera s), n. 2 e n. 3, dell' articolo 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e l'articolo 8 che recava: "Modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62". - L'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'". - I commi 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), dell'articolo 29 (Concessioni aeroportuali), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 9, dell'articolo 2 (Apprestamento urgente di abitazioni), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' abrogato dal presente decreto legislativo. - Il comma 4-bis, dell'articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia) e l'articolo 4-quater, che recava: "Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici", del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 16, dell'articolo 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e' abrogato dal presente decreto legislativo. - L'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07". - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), abrogati dal presente decreto legislativo, recavano: "Art. 1. Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 2. Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 3. Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 4. Misure di incentivazione dell'accordo bonario (articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)" "Art. 5. Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)" "Art. 6. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 7. Giurisdizione" "Art. 8. Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 9. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)" "Art. 10. Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)" "Art. 11. Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)" "Art. 12. Tutela in forma specifica e per equivalente" "Art. 13. Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche (articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" "Art. 14. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)". - Il presente decreto legislativo abroga il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente decreto legislativo, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: la Parte I (DISPOSIZIONI COMUNI); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo I (Organi del procedimento e programmazione), capo II (Programmazione dei lavori); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo II (Progettazione e verifica del progetto), capo II (Verifica del progetto (artt. 46, 47, 48 e 49, D.P.R. n. 554/1999); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titoli IV (Modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) e V (Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), VI (Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione),VII (Il contratto),VIII (Esecuzione dei lavori); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo IX (Contabilita' dei lavori) Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilita'); parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo XI (Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), Capo III (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), ad esclusione dell'articolo 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999); la Parte III (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI) ad esclusione degli articoli 254 (Requisiti delle societa' di ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999), 255 (Requisiti delle societa' di professionisti (art. 54, D.P.R. n. 554/1999) e 256 (Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria); le Parti IV (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI), V (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI) e VII (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI), nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati. - L' articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14, e' abrogato dal presente decreto legislativo. - L' articolo 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province), commi 4 e 5, l'articolo 41 (Misure per le opere di interesse strategico), commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l' articolo 42 (Misure per l'attrazione di capitali privati), commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici), commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 7 dell'articolo 2 (Documento pluriennale di pianificazione) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), e' abrogato dal presente decreto legislativo. - Gli articoli 41 (Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project bond), 42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche), 44 (Contratto di disponibilita'), 46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo), 50 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche), 51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni), 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti), 55 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo), comma 1 e 59-bis (Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 1, 3 e 4, dell'articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 2-bis dell'articolo 8 (Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi), l'articolo 11 (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e l'articolo 12 (Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa) del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 5-ter dell'articolo 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' abrogato dal presente decreto legislativo. - Il comma 2 dell'articolo 3 (Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto), l'articolo 4-bis (Contratto di disponibilita') e il comma 2, dell'articolo 33 (Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita' aziendale), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 2, 2-bis e 4, dell'articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 1, dell'articolo 6 (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici giudiziari), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' abrogato dal presente decreto legislativo. - L'articolo 28, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi), abrogato dal presente decreto legislativo, recava "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". - Il comma 3 dell'articolo 6 (Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili), i commi 3-bis, 3-ter e 4-bis dell'articolo 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture), l'articolo 33-bis (Requisito della cifra d'affari realizzata), l'articolo 33-quater (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione), il comma 4 dell'articolo 34 (Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), e il comma 5-bis dell'articolo 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, dell'articolo 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 4 (Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 2, dell'articolo 26 (Proroghe in materia di appalti pubblici), l'articolo 26-bis (Suddivisione in lotti), l'articolo 26-ter (Anticipazione del prezzo), il comma 2, dell'articolo 27 (Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali), il comma 2 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC), i commi 4, 5 e 7-bis, dell'articolo 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 10 dell'articolo 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), e' abrogato dal presente decreto legislativo. - I commi 72 e 343 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 3, 5, 8, 9 e 11, dell'articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 4 e 4-bis, dell'articolo 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Il comma 8 dell'articolo 13 (Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' abrogato dal presente decreto legislativo. - L'articolo 13-bis (Fondi per la progettazione e l'innovazione), l'articolo 23-bis (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni), i commi 1 e 2 dell'articolo 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici), i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), del decreto-legge 24 giugno 2014, n 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione), l'articolo 5 (Norme in materia di concessioni autostradali), il comma 1 dell'articolo 13 (Misure a favore dei project bond), i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di bonifica), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - I commi 3 e 3-bis dell'articolo 8 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono abrogati dal presente decreto legislativo. - Gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), abrogati dal presente decreto legislativo, recavano: "Art. 16. Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi" "Art. 18. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi" "Art. 19. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici" - Il comma 1, dell'articolo 7 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' abrogato dal presente decreto legislativo.