Art. 88 
 
                   Funzioni fondamentali di gruppo 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera b), degli atti
delegati e dell'art.  215-bis  del  Codice,  l'organo  amministrativo
dell'ultima societa' controllante italiana, nell'ambito  del  sistema
di governo societario di gruppo: 
    a) costituisce le funzioni fondamentali a livello di  gruppo,  in
modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita'  dei
rischi inerenti all'attivita' del gruppo ed in  coerenza  con  quanto
previsto dall'art. 70, commi 1 e 3 e dall'art. 71, comma 3; 
    b) assicura che le funzioni fondamentali svolgano  a  livello  di
gruppo i compiti ad essi attribuiti dalle disposizioni  di  cui  alla
Parte II, Titolo III, Capo VI; 
    c) valuta le modalita' con cui le funzioni fondamentali di gruppo
svolgono i compiti ad esse assegnati,  tenendo  in  considerazione  a
tali  fini  la  struttura  del  gruppo,  il  profilo  di  rischio   e
l'attivita' svolta, nonche' gli elementi di cui all'art. 70, comma 3. 
  2. L'attribuzione dei compiti alle funzioni fondamentali di  gruppo
e' formalizzata in una apposita delibera  dell'organo  amministrativo
dell'ultima  societa'  controllante  italiana  che  ne  definisce  le
responsabilita', i compiti, le modalita' operative, la  natura  e  la
frequenza  della  reportistica  agli  organi  sociali  e  alle  altre
funzioni interessate, in coerenza con il documento  di  cui  all'art.
71, comma 2, lettera m). Al fine di  garantire  l'espletamento  delle
funzioni ad  esse  assegnate  a  livello  di  gruppo,  sono  altresi'
definite dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante
italiana le modalita' ed i meccanismi di riporto con  le  funzioni  e
gli organi sociali interessati. 
  3. La struttura e l'assegnazione della titolarita'  delle  funzioni
fondamentali a livello di gruppo e' in ogni caso coerente con  quanto
previsto dagli articoli 27 e 28. 
  4. Il piano di  attivita',  redatto  dal  titolare  della  funzione
fondamentale  a  livello  di   gruppo,   e'   approvato   dall'organo
amministrativo dell'ultima societa'  controllante  italiana.  A  tale
piano e alla  relazione  dell'attivita'  svolta  dal  titolare  della
funzione fondamentale a livello di gruppo si applicano  gli  articoli
29 e 30. 
  5. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  74  del  presente
regolamento, nell'ambito del gruppo, con  particolare  riguardo  alle
societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, e'  assicurata
la collaborazione tra le funzioni, strutture e gli organi deputati al
controllo,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  31   del   presente
regolamento. La definizione e formalizzazione  dei  collegamenti  tra
tali  strutture  e  organi  e'  rimessa   all'organo   amministrativo
dell'ultima societa' controllante italiana. 
  6.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana del gruppo assicura che le soluzioni adottate non  siano  in
contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo, avendo cura  di
evitare l'eccessiva concentrazione di poteri,  e  non  ostacolino  il
corretto esercizio dei  poteri  di  vigilanza  sul  gruppo  da  parte
dell'IVASS, in coerenza con quanto previsto dal Titolo XV del  Codice
e relative disposizioni di attuazione.