Art. 88 Funzioni fondamentali di gruppo 1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera b), degli atti delegati e dell'art. 215-bis del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo: a) costituisce le funzioni fondamentali a livello di gruppo, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 70, commi 1 e 3 e dall'art. 71, comma 3; b) assicura che le funzioni fondamentali svolgano a livello di gruppo i compiti ad essi attribuiti dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VI; c) valuta le modalita' con cui le funzioni fondamentali di gruppo svolgono i compiti ad esse assegnati, tenendo in considerazione a tali fini la struttura del gruppo, il profilo di rischio e l'attivita' svolta, nonche' gli elementi di cui all'art. 70, comma 3. 2. L'attribuzione dei compiti alle funzioni fondamentali di gruppo e' formalizzata in una apposita delibera dell'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana che ne definisce le responsabilita', i compiti, le modalita' operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento di cui all'art. 71, comma 2, lettera m). Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate a livello di gruppo, sono altresi' definite dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana le modalita' ed i meccanismi di riporto con le funzioni e gli organi sociali interessati. 3. La struttura e l'assegnazione della titolarita' delle funzioni fondamentali a livello di gruppo e' in ogni caso coerente con quanto previsto dagli articoli 27 e 28. 4. Il piano di attivita', redatto dal titolare della funzione fondamentale a livello di gruppo, e' approvato dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana. A tale piano e alla relazione dell'attivita' svolta dal titolare della funzione fondamentale a livello di gruppo si applicano gli articoli 29 e 30. 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 74 del presente regolamento, nell'ambito del gruppo, con particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, e' assicurata la collaborazione tra le funzioni, strutture e gli organi deputati al controllo, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento. La definizione e formalizzazione dei collegamenti tra tali strutture e organi e' rimessa all'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana. 6. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana del gruppo assicura che le soluzioni adottate non siano in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri, e non ostacolino il corretto esercizio dei poteri di vigilanza sul gruppo da parte dell'IVASS, in coerenza con quanto previsto dal Titolo XV del Codice e relative disposizioni di attuazione.