Art. 89 
 
           Obiettivi e compiti della funzione di gestione 
                   dei rischi a livello di gruppo 
 
  1. La funzione di gestione dei rischi di gruppo, costituita secondo
quanto previsto dall'art. 88, assolve a livello di gruppo  i  compiti
ad essa assegnati dall'art. 32, concorrendo altresi' al perseguimento
degli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo  di  cui
al Capo II del presente Titolo. Per l'espletamento dei propri compiti
la funzione tiene conto della rilevanza  delle  societa'  del  gruppo
secondo  quanto  previsto  dall'art.  70,  comma  3,  nonche'   degli
specifici rischi individuati in coerenza  con  l'art.  80,  comma  4,
fornendo il proprio  contributo  per  assicurare  il  rispetto  degli
articoli 80, 81 e 82. Il  titolare  della  funzione  e'  nominato  ed
assolve i compiti ad esso assegnati dall'art. 28.