Art. 89 Obiettivi e compiti della funzione di gestione dei rischi a livello di gruppo 1. La funzione di gestione dei rischi di gruppo, costituita secondo quanto previsto dall'art. 88, assolve a livello di gruppo i compiti ad essa assegnati dall'art. 32, concorrendo altresi' al perseguimento degli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo di cui al Capo II del presente Titolo. Per l'espletamento dei propri compiti la funzione tiene conto della rilevanza delle societa' del gruppo secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 3, nonche' degli specifici rischi individuati in coerenza con l'art. 80, comma 4, fornendo il proprio contributo per assicurare il rispetto degli articoli 80, 81 e 82. Il titolare della funzione e' nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati dall'art. 28.