Art. 92 
 
       Obiettivi e compiti della funzione attuariale di gruppo 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana richiede  alla  funzione
attuariale di  gruppo,  costituita,  ove  rilevante,  secondo  quanto
previsto dall'art. 88,  di  fornire  un'opinione  sulla  politica  di
riassicurazione  e  delle  ulteriori  tecniche  di  mitigazione   del
rischio,  nonche'  sul  programma  di  riassicurazione   del   gruppo
complessivamente considerato, che include un parere sugli accordi  di
riassicurazione, sulle altre forme di  trasferimento  o  sulle  altre
tecniche di mitigazione del rischio, relativamente ai  rischi  legati
all'esercizio  dell'attivita'   assicurativa   di   gruppo.   Laddove
appropriato in relazione alla tipologia dei contratti, in particolare
in  presenza  del  riconoscimento  da  parte  dell'impresa   di   una
partecipazione  discrezionale  all'utile  da  essa   realizzato,   la
funzione attuariale di gruppo esprime un parere, anche ai fini  della
distribuzione  dei  dividendi,  in  merito   alla   attribuzione   di
rendimento  e  all'adeguatezza  dei  premi   e   dei   riconoscimenti
accordati, nonche' della metodologia utilizzata ai  fini  della  loro
determinazione. 
  2. La funzione attuariale di gruppo fornisce altresi' consulenza ed
esprime pareri con riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) rischi di sottoscrizione di gruppo; 
    b) aspetti connessi alla gestione delle attività-passivita'; 
    c) la solvibilita' del gruppo, anche prospettica mediante  stress
test e analisi di scenario nelle aree relative alle riserve  tecniche
e alla gestione delle attività-passivita'; 
    d) politiche di sottoscrizione e riservazione. 
  3. Si applica a livello di  gruppo,  in  coerenza  con  la  diversa
struttura del soggetto vigilato, l'art. 38. 
  4. Il titolare della funzione e' nominato ed assolve i  compiti  ad
esso assegnati in coerenza con quanto previsto dall'art. 28.