Art. 92 Obiettivi e compiti della funzione attuariale di gruppo 1. L'ultima societa' controllante italiana richiede alla funzione attuariale di gruppo, costituita, ove rilevante, secondo quanto previsto dall'art. 88, di fornire un'opinione sulla politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonche' sul programma di riassicurazione del gruppo complessivamente considerato, che include un parere sugli accordi di riassicurazione, sulle altre forme di trasferimento o sulle altre tecniche di mitigazione del rischio, relativamente ai rischi legati all'esercizio dell'attivita' assicurativa di gruppo. Laddove appropriato in relazione alla tipologia dei contratti, in particolare in presenza del riconoscimento da parte dell'impresa di una partecipazione discrezionale all'utile da essa realizzato, la funzione attuariale di gruppo esprime un parere, anche ai fini della distribuzione dei dividendi, in merito alla attribuzione di rendimento e all'adeguatezza dei premi e dei riconoscimenti accordati, nonche' della metodologia utilizzata ai fini della loro determinazione. 2. La funzione attuariale di gruppo fornisce altresi' consulenza ed esprime pareri con riguardo ai seguenti aspetti: a) rischi di sottoscrizione di gruppo; b) aspetti connessi alla gestione delle attività -passivita'; c) la solvibilita' del gruppo, anche prospettica mediante stress test e analisi di scenario nelle aree relative alle riserve tecniche e alla gestione delle attività -passivita'; d) politiche di sottoscrizione e riservazione. 3. Si applica a livello di gruppo, in coerenza con la diversa struttura del soggetto vigilato, l'art. 38. 4. Il titolare della funzione e' nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati in coerenza con quanto previsto dall'art. 28.